Lo Statuto

 

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPO
ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
ART. 2 – SCOPI

TITOLO II – SOCI
ART. 3 – REQUISITI ED AMMISSIONE
ART. 4 – DIRITTI ED OBBLIGHI
ART. 5 – CONTRIBUTI
ART. 6 – SANZIONI
ART. 7 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 8 – ORGANI
ART. 9 – ASSEMBLEA
ART. 10 – RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
ART. 11 – ATTIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 13 – ATTRIBUZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 14 – COMITATO DI PRESIDENZA
ART. 15 – PRESIDENTE
ART. 16 – VICE PRESIDENTI
ART. 17 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
ART. 18 – I PROBIVIRI
ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
ART. 20 – DIRETTORE

TITOLO IV – FONDO COMUNE E BILANCI
ART. 21 – FONDO COMUNE
ART. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

TITOLO V – MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
ART. 23 – MODIFICAZIONI STATUTARIE
ART. 24 – SCIOGLIMENTO

____________________________

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione delle Imprese della filiera delle telecomunicazioni, denominata Assotelecomunicazioni, in forma abbreviata ASSTEL.

L’Associazione ha sede in Roma, aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo il ruolo di Associazione nazionale di categoria e, quindi, di componente del sistema della rappresentanza dell’industria italiana, come definito dall’art. 2 dello Statuto confederale.

In conseguenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci, di seguito indicati anche come imprese associate.

L’Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando a essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti, impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aderire a organizzazioni ed enti nazionali, comunitari e internazionali e può costituire, stabilendone organizzazioni e compiti, delegazioni o uffici distaccati.

ART. 2 – SCOPI

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, l’Associazione ha per scopo di:

a) favorire e promuovere il progresso del settore rappresentato nell’interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale, curando la rappresentanza, la tutela e l’assistenza degli interessi dei propri soci per tutti i problemi tecnico-economici, sociali e culturali che direttamente o indirettamente li riguardano

b) provvedere alla rappresentanza in materia sindacale e del lavoro per tutte le Imprese associate che applicano il CCNL del settore telecomunicazioni 28 giugno 2000 e successive modificazioni, curando a livello nazionale l’assistenza e la tutela dei loro interessi in tutti i problemi sindacali e del lavoro che direttamente o indirettamente le riguardano;

c) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, i propri Soci nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonché con la Federazione di riferimento con le altre componenti del sistema confederale per la realizzazione di finalità e iniziative comuni;

d) svolgere, conformemente alle prestazioni ad essa attribuite e agli scopi sopra richiamati, le seguenti funzioni e attività, assicurando il  coordinamento fra le principali tre aree merceologiche della filiera delle telecomunicazioni presenti nell’Associazione (Esercenti servizi di telecomunicazione, Outsourcers, Fornitori di Reti/Prodotti e servizi)

  •  tutelare i propri Soci sul piano tecnico-economico, anche mediante il raggiungimento di accordi di carattere generale, a livello nazionale, internazionale e di Unione Europea;
  • tutelare – secondo le modalitĂ  definite alla lettera b) – le attivitĂ  delle Imprese aderenti sul piano sindacale e del lavoro, stipulando il relativo contratto collettivo nazionale e curando la sua applicazione. In tale ambito, l’Associazione provvede all’informazione e alla consulenza dei Soci, relativamente a problemi generali e/o specifici di loro interesse;
  • rappresentare le politiche, le istanze e le proposte della categoria ai fini della definizione delle politiche generali del settore TLC/ICT;
  • agevolare il confronto tra le aziende associate, per la discussione delle tematiche relative a tecnologie, business e interessi del settore;
  • adottare iniziative volte alla promozione del mercato, anche tramite la realizzazione di studi e ricerche sulle dinamiche della domanda e dell’offerta del settore rappresentato, nonchĂ© raccogliendo ed elaborando elementi, notizie e dati;
  • provvedere, in generale,  all’informazione e alla consulenza dei Soci, anche tramite l’organizzazione diretta o indiretta di iniziative per la formazione e l’aggiornamento professionale degli imprenditori e degli addetti;
  • promuovere e sostenere l’innovazione tecnologica e la ricerca collaborando a iniziative a livello nazionale ed europeo;
  • in coerenza con le finalitĂ  associative, svolgere, promuovere o collaborare a iniziative di comunicazione verso le istituzioni, la business community, i media e l’opinione pubblica in generale;
  •  promuovere e organizzare altre attivitĂ  di supporto alle Imprese associate e adottare ogni iniziativa necessaria per lo sviluppo associativo;
  • esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, da regolamenti, da disposizioni delle competenti autoritĂ , oppure da deliberazioni dei propri organi.

L’Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L’Associazione può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attivitĂ  di natura imprenditoriale, finalizzate a una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L’Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

 

TITOLO II – SOCI

ART. 3 – REQUISITI E AMMISSIONE

All’ Associazione possono aderire le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, esercenti servizi di telecomunicazione e che applicano il CCNL del settore telecomunicazioni 28 giugno 2000 e successive modificazioni. Possono altresì aderire all’Associazione – pur applicando altro contratto di lavoro e senza ottenere  tutela sindacale – tutte le imprese che operano nella filiera delle telecomunicazioni che forniscono o commercializzano prodotti e/o servizi del settore telecomunicazioni che si impegnano a deliberare entro dodici mesi l’adozione e ad adottare entro e non oltre ventiquattro mesi il CCNL del settore telecomunicazioni 28 giugno 2000 e successive modificazioni.

 

I Soci vengono iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto da Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l’appartenenza al sistema confederale; i Soci  sono tenuti a comunicare, nei tempi e nei modi indicati, i dati necessari all’aggiornamento di tale Registro.

 

L’ammissione dei Soci avviene a seguito di regolare domanda sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico confederale e dalla Carta dei valori associativi.

 

I rappresentanti delle Imprese devono dare piena affidabilitĂ  sotto il profilo legale e morale.

 

Le domande vengono approvate dal Comitato Presidenza. Contro la delibera negativa del Comitato Presidenza l’Impresa può ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderĂ  entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

 

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 4 – DIRITTI E OBBLIGHI
Le Imprese associate hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confederale.

Le Imprese associate hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli Organi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti attuativi, il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L’attivitĂ  del Socio deve essere esercitata secondo i princìpi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, nĂ© di alcuno dei suoi partecipanti.

Il Socio, inoltre, ha l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale. In particolare, l’Impresa non può far parte contemporaneamente di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

L’Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle Imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale e per l’accesso alle cariche direttive dell’Associazione è richiesto il completo inquadramento dell’impresa rappresentata.

L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei Soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.

Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di accettazione della domanda di adesione o da quella deliberata dal competente Organo statutario.

L’adesione ha la durata di due anni e in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

L’Impresa associata può disdire la propria adesione con preavviso inviato entro il trenta settembre con lettera raccomandata A.R.; la disdetta ha decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Ciascun Socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione e al sistema confederale, nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento.

ART. 5 – CONTRIBUTI
Gli oneri contributivi delle Imprese associate sono determinati in base a:

a) una quota fissa di ammissione “una tantum” all’atto dell’iscrizione;

b) una quota annuale variabile riferita al numero dei dipendenti in forza “full time equivalent” alla data del 30 giugno dell’anno precedente e/o al fatturato riferito all’ultimo bilancio approvato e/o altri criteri eventualmente fissati, di volta in volta, dall’Assemblea.

Il versamento dei contributi di cui sopra viene effettuato nella misura e secondo le modalità fissate dall’Assemblea. La quota variabile annuale viene calcolata in dodicesimi a seconda del mese dal quale decorre il rapporto di adesione.

I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi sono verificati e aggiornati con delibera dell’Assemblea, in conformitĂ  agli indirizzi stabiliti in sede confederale.

ART. 6 – SANZIONI
Le Imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) sospensione dal diritto dell’Impresa associata a partecipare all’Assemblea;

b) decadenza dei rappresentanti delle Imprese aderenti che ricoprono cariche direttive;

c) decadenza dei rappresentanti delle Imprese associate che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;

d) sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;

e) espulsione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

E’ ammessa in ogni caso la possibilitĂ  di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 7 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualitĂ  di Socio si perde:

a) per disdetta da parte del Socio;

b) per cessazione dell’attivitĂ  dell’Impresa associata;

c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;

d)per recesso;

e)per espulsione, nel caso di ripetuta morositĂ  o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico confederale e dalla Carta dei valori associativi.

Con la risoluzione del rapporto associativo il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione e del sistema confederale.

L’Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

a) nel caso di disdetta entro i termini statutari, comunicazione della cessazione di attivitĂ , fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

b) nel caso di disdetta oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 8 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Comitato di Presidenza;

d) il Presidente;

e) i Vice Presidenti;

f) il Collegio dei Revisori contabili;

g) i Probiviri.

ART. 9 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Imprese associate.

I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio avente diritto di voto; fatta eccezione per i Gruppi, non è però ammessa più di una delega.

Ciascun Socio dispone nell’Assemblea di un numero di voti determinato ogni anno secondo la tabella approvata dal Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri individuati ai fini della determinazione dei contributi ai sensi dell’art. 5.

Ai Soci iscritti in corso dell’anno è attribuito un solo voto.

In ogni caso, ciascuna Impresa associata o ciascun Gruppo non potranno esercitare in Assemblea un numero di voti superiore al 49% del complesso dei voti spettanti a tutti i Soci.

Non sono ammessi a partecipare all’Assemblea i Soci che non siano in regola con i versamenti dei contributi.

All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri e il Direttore dell’Associazione.

ART. 10 – RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce:

a) in via ordinaria, una volta all’anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;

b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutte le Imprese associate, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta di cui alla precedente lettera b) dovrĂ  essere diretta per iscritto al Presidente e dovrĂ  indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti sopra previsti, la convocazione dovrĂ  seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente piĂą anziano d’etĂ , mediante avviso diretto, lettera, telegramma, fax o posta elettronica adottando accorgimenti che documentino l’avvenuto ricevimento della comunicazione, a ciascun Socio almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l’osservanza delle altre modalitĂ  di cui al comma successivo.

Nell’avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all’ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione.

L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metĂ  dei voti spettanti a tutti i Soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi preside l’Assemblea; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformitĂ  del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorchĂ© non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltĂ  di recesso.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente piĂą anziano d’etĂ .

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.

ART. 11 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea:

a) eleggere il Presidente secondo le modalitĂ  previste dall’art. 15;

b) eleggere i Vice Presidenti, su proposta del Presidente, secondo le modalità previste dall’art. 16;

c) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo secondo le modalitĂ  previste dall’art. 12;

d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili e, se del caso, approvare i loro emolumenti secondo le modalitĂ  previste dall’art. 17;

e) eleggere i Probiviri secondo le modalitĂ  previste dall’art. 18;

f) determinare le direttive di massima dell’attivitĂ  dell’Associazione, verificarne le fasi di attuazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;

g) ratificare il bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo;

h) approvare il bilancio consuntivo;

i) approvare i contributi;

j) modificare il presente Statuto;

k) sciogliere l’Associazione e nominare i liquidatori.

l) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Comitato di Presidenza, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto:

a) dal Presidente;

b) dai Vice Presidenti;

c) dall’ultimo Presidente che ha ricoperto la carica;

d) da sei a quattordici componenti eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto, con un numero massimo di preferenze non superiore ai 3/5 dei seggi da ricoprire, su una rosa di candidature superiore al numero degli eligendi.

Ciascuna Impresa associata o Gruppo non potranno essere rappresentati in Consiglio da un numero di componenti superiore alla metĂ  dei componenti complessivi, escludendo dal computo il Presidente e il Past-President.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea viene fissato dall’Assemblea stessa su proposta del Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea durano in carica due anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili ma per non piĂą di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ai fini di cui alla presente disposizione per biennio si intende un periodo superiore ai 12 mesi.

Compete all’Assemblea provvedere all’elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo anche in caso di:

a) sostituzione dei componenti che siano venuti meno durante il biennio in carica;

b) eventuale integrazione di componenti, sino al numero massimo previsto,in relazione allo sviluppo associativo.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente piĂą anziano d’etĂ , mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica adottando accorgimenti che documentino l’avvenuto ricevimento della comunicazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di tre giorni. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito quando partecipi, anche attraverso supporti di videoconferenza e – con misure idonee a verificare l’identitĂ  di chi partecipa – di audioconferenza, almeno un terzo dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di paritĂ  prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma, per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per quattro volte consecutive. I componenti decaduti vengono sostituiti dall’Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore dell’Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può altresì estendere l’invito a soggetti non componenti il Consiglio Direttivo, i quali parteciperanno senza diritto di voto, in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri e il Tesoriere.

ART. 13 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo:

a) determinare  le direttive di massima dell’azione dell’Associazione;

b) approvare la tabella di attribuzione dei voti in Assemblea;

c) deliberare l’espulsione dei soci su proposta del Comitato di Presidenza;

d) applicare le sanzioni;

e) approvare il bilancio preventivo, il progetto di bilancio consuntivo e la relativa relazione proposti dal Comitato di Presidenza, ai fini delle successive deliberazioni dell’Assemblea;

f) fare richiesta di convocazione dell’Assemblea come previsto all’art. 10;

g) nominare la Commissione di designazione del Presidente;

h) proporre all’Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;

i) proporre all’Assemblea i criteri e la misura dei contributi;

j) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano all’Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;

k) approvare i regolamenti di esecuzione dello Statuto nonché convenzioni di natura organizzativa;

l) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, consorzi, societĂ , enti ed organizzazioni, nazionali, comunitarie ed internazionali;

m) valutare la proposta del Comitato di Presidenza, sul numero dei componenti elettivi di cui alla lettera d) dell’articolo 12 ai fini della successiva deliberazione dell’Assemblea;

n) sottoporre le proposte di modificazioni dello Statuto all’Assemblea dei Soci ai sensi del primo comma dell’articolo 23, ovvero, in casi particolari, sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto ai sensi del secondo comma dell’Articolo 23.

ART. 14 – COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Comitato si riunisce ordinariamente, anche attraverso supporti di videoconferenza e – con misure idonee a verificare l’identitĂ  di chi partecipa – di audioconferenza, di norma una volta al mese e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente.

Il Comitato è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano d’età, mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica adottando accorgimenti che documentino l’avvenuto ricevimento della comunicazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il Comitato può essere convocato con un congruo preavviso tale da assicurare la presenza della maggioranza dei componenti .

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando partecipi, anche attraverso supporti di videoconferenza e – con misure idonee a verificare l’identitĂ  di chi partecipa – di audioconferenza, almeno un terzo dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti; in caso di paritĂ  prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dal Comitato di Presidenza.

Su proposta del Presidente, possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri componenti del Consiglio Direttivo, i quali partecipano senza diritto di voto.

Spetta al Comitato di Presidenza:

a) nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;

b) sempre in tale ambito, indirizzare e dirigere l’attività dell’Associazione e controllarne i risultati;

c) deliberare in ordine alle domande di adesione, riferendo al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva;

d) nominare i rappresentanti in altre Organizzazioni interne o esterne al Sistema confederale, riferendo al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva;

e) nominare o revocare il Direttore dell’Associazione;

f) nominare il Comitato tecnico sindacale, il Comitato tecnico normativo, il Comitato tecnico fiscale; richiedere al Direttore dell’andamento di altre commissioni o gruppi di lavoro per specifici scopi e lavori;

g) esaminare il bilancio preventivo e il progetto di bilancio consuntivo e la relativa relazione, per poi sottoporli al Consiglio Direttivo ai fini delle successive deliberazioni dell’Assemblea;

h) nominare/revocare il Tesoriere, definendone compiti e deleghe;

i) approvare, su proposta del Direttore dell’Associazione, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento dell’Associazione;

j) proporre al Consiglio Direttivo provvedimenti di espulsione;

k) proporre al consiglio Direttivo il numero dei componenti elettivi di cui all’articolo 12, lettera d), ai fini della deliberazione dell’Assemblea;

l) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Direttivo al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

ART. 15 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria degli anni dispari, su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine, nell’ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nomina, a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la piĂą ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte a individuare uno o piĂą candidati che riscuotono il consenso della base.

Tale Commissione sottopone al Consiglio Direttivo una o piĂą indicazioni – devono comunque essere sottoposte dalla Commissione le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea – sulle quali decide lo stesso Consiglio a scrutinio segreto proponendo il designato al voto dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo approva altresì  il  programma di attivitĂ  e i Vice Presidenti individuati dal  candidato designato ai fini del voto dell’Assemblea.

L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari.

Può essere rieletto per un secondo biennio, consecutivo a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni, sempre per un massimo di due bienni consecutivi, sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a due bienni.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltĂ  di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente provvede all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, al coordinamento dell’attivitĂ  dell’Associazione, all’amministrazione ordinaria e straordinaria di questa e alla vigilanza sull’andamento delle sue attivitĂ .

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attivitĂ  operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal piĂą anziano di etĂ  dei Vice Presidenti. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l’assenza o l’impedimento del Presidente.

Venendo a mancare per qualsiasi motivo il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi e il Presidente eletto resta in carica sino all’Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ART. 16 – VICE PRESIDENTI
I Vice Presidenti sono sino a un massimo di dieci e vengono eletti, su proposta del Presidente, dall’Assemblea ordinaria degli anni dispari.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell’Associazione.

In particolare, al fine di assicurare un opportuno coordinamento delle Imprese delle principali tre aree merceologiche della filiera delle telecomunicazioni presenti nell’Associazione (Esercenti servizi di telecomunicazione, Outsourcers, Fornitori di Reti/Prodotti e servizi), il Presidente, può designare due Vice Presidenti Delegati che assicureranno il coordinamento delle attivitĂ  di consultazione per le materie specifiche di dette aree merceologiche – diverse da quella del Presidente – di cui saranno espressione.

I Vice Presidenti Delegati potranno convocare gli Associati delle rispettive aree merceologiche, costituire Gruppi di lavoro, sottoporre al Comitato di Presidenza le proposte e questioni per una discussione. Le materie con contenuti: a) sindacali-contrattuali, b) tecnico economici trasversali alle tre aree saranno comunque esaminate e definite in sedi consultive comuni dell’Associazione.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non piĂą di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a due bienni. Ai fini della presente disposizione per biennio si intende un periodo superiore ai 12 mesi.

Nel caso vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

In relazione allo sviluppo associativo, l’Assemblea provvede all’eventuale integrazione dei Vice Presidenti, fino al numero massimo previsto, su proposta del Presidente. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 17 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
L’Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonchĂ© due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate, in una lista di almeno sette candidati e ne fissa, se del caso, gli emolumenti.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature.

Almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente o di Revisore di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza. Detta incompatibilità non sussiste con cariche in Associazioni/Fondi/Agenzie (previdenziali, assistenziali, formativi) di cui Asstel sia parte istitutiva.

Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Il Presidente del Collegio è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari. Sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con diritto d’intervento su problematiche attinenti le loro funzioni.

I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di paritĂ  viene eletto quello piĂą anziano di etĂ .

ART. 18 – I PROBIVIRI
L’Assemblea di ogni quadriennio in anni pari elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino a un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del Collegio arbitrale e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilitĂ  previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equitĂ  e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro novanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione, è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalitĂ  e con gli effetti all’uopo stabiliti.

I Probiviri assistono alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con diritto d’intervento su problematiche attinenti le loro funzioni.

ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
Per Rappresentanti delle Imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell’impresa.

La proposta del rappresentante, avanzata dal socio, ha valore di delega formale. Fatta eccezione per la carica di Presidente, i rappresentanti delle imprese associate decadono automaticamente dalle cariche rivestite quando viene revocata la delega o vengono meno le condizioni di appartenenza di cui sopra.

La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione.

Nella scelta degli incarichi spettanti all’Associazione in altre Organizzazioni interne o esterne al Sistema confederale gli Organi direttivi si devono ispirare anche al criterio della massima partecipazione e dell’adeguata rappresentanza di tutte le imprese associate.

Gli Artt. 17 e 18 stabiliscono le incompatibilitĂ  con la carica di Revisore e di Proboviro.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle Imprese associate, fatte salve quelle di cui agli Artt. 17 e 18.

Le cariche associative sono gratuite, salvo quanto disposto dal precedente art. 17.

In conformitĂ  alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l’accesso alle cariche direttive dell’Associazione è condizionato alla regolaritĂ  dell’inquadramento dell’impresa rappresentata.

Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metĂ  del mandato stesso.

ART. 20 – DIRETTORE
Il Direttore viene nominato e revocato dal Comitato di Presidenza.

Il Direttore coadiuva il Presidente, coordina i Comitati tecnici sindacale, normativo e fiscale ed è responsabile del funzionamento della struttura dell’Associazione, sovraintendendo agli uffici e ai servizi dell’Associazione stessa.

E’ responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e prepara gli strumenti contabili dell’Associazione per le successive determinazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell’Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell’attivitĂ  dell’Associazione stessa.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale.

TITOLO IV – FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 21 – FONDO COMUNE
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all’art. 5;

b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e, pertanto, le Imprese associate che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea.

Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea approva il bilancio consuntivo, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo è composto da:

a) relazione organizzativa;

b) stato patrimoniale;

c) rendiconto economico;

d) prospetto delle fonti e degli impieghi.

Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea ordinaria.

Stato patrimoniale e rendiconto economico devono essere raffrontati con quelli dell’anno precedente.

TITOLO V – MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

ART. 23 – MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti i Soci.

In casi particolari il Consiglio Direttivo può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con le maggioranze di cui al comma precedente.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo alla data della votazione o del referendum.

ART. 24 – SCIOGLIMENTO
Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno del 50% della totalitĂ  dei voti, deve essere convocata un’apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalitĂ  dei voti spettanti a tutti i soci.

L’Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attivitĂ  patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.