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Il Codice di Autoregolamentazione, più precisamente “Norme per la regolamentazione del trattamento dei dati estratti dagli elenchi di abbonati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono”, adottato dalle principali aziende che si servono del telemarketing prevede una serie di di impegni che le stesse si vincolano a rispettare nel contattare i clienti.

Le regole di condotta del contatto telefonico sono relative a:

  • Informazione all’abbonato sulle modalitĂ  di iscrizione al Registro;
  • Garanzia di presentazione della identificazione della linea chiamante da parte di chi effettua il contatto telefonico;
  • Informazioni all’abbonato sull’esistenza del codice e del sito web su cui trovare ulteriori dettagli;
  • Individuazione degli elementi obbligatori della comunicazione al soggetto chiamato:
    • gli elementi di identificazione univoca della persona fisica che effettua il contatto e dell’Operatore per conto del quale il contatto avviene;
    • l’indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;
    • l’indicazione del ruolo della societĂ  che chiama (titolare o responsabile);
    • l’indicazione che i dati personali sono stati estratti dagli Elenchi Abbonati;
    • le indicazioni utili per l’eventuale iscrizione della numerazione del soggetto chiamato nel Registro delle Opposizioni).

Sono inoltre stabiliti vincoli temporali all’attività:

  • Lo stesso operatore non può inserire una stessa numerazione nelle liste di contattabilitĂ  prima di 30 giorni: questo significa che, in media, viene stabilito, per ciascun operatore, un periodo “di rispetto” di circa un mese in cui la numerazione non viene ricontattata.
  • Nei giorni feriali i contatti telefonici possono avvenire dalle 9:00 alle 21:30.
  • Nei giorni prefestivi i contatti telefonici sono ammessi solo dalle 10:00 alle 19:30.
  • Nei giorni festivi i contatti telefonici sono proibiti.